Compostella beneficia d’un privilegio singolare, accordato per la prima volta nell’anno 1122. Tuttavia la bolla di concessione più antica che  si conserva è la Regis aeterni del Papa Alessandro III, datata del 1179, in cui si conferma il privilegio accordato  da Papa Callisto II (1118-1124). Questo Papa, fratello di Don Raimondo di Borgogna, e pertanto zio del re Alfonso VII, fu un grande benefattore della Chiesa compostellana. Il privilegio concesso, confermato da Alessandro III, consiste nel fatto che in ciascun anno in cui il 25 luglio, festa dell’apostolo San Giacomo,  cade di domenica è possibile lucrare nella Chiesa compostellana la pienezza delle grazie giubilari.

Anno giubilare = Anno di conversione

Gesù iniziò il suo ministero annunciando: “Il tempo è compiuto. Il Regno dei cieli è giunto ! Convertitevi e credete nella Buona Novella! “ e dice anche d’essere venuto ad annunciare un anno di grazia del Signore (Lc 4,16).

Gesù  dice di venire ad annunciare un anno di grazia del Signore  (Lc 4,16). Anche la Chiesa concede con l’anno giubilare uno speciale anno di grazia. “ L’anno santo è una grazia per tutti, e singolarmente è un invito a chi si trova distante dalla fede, per tornare di nuovo alla vita cristiana. I malati sono quelli che necessitano il medico (Mt 9,12), per tornare verso il pastore delle nostre anime, se ci siamo persi per strada “ (1Pd 2,35).

Condizioni per lucrare il Gubileo

1) Visitare la Cattedrale ove si conserva la tomba di San Giacomo il Maggiore.

2) Recitare qualche orazione  (al meno il Credo, il Padrenostro e pregare per le intenzioni del Papa). Si raccomanda d’assistere alla Santa Messa.

3) Ricevere il sacramento della penitenza  (può avvenire anche 15 giorni prima o dopo) e la Comunione. Questi sacramenti concretizzano la conversione e l’impegno d’amore verso Gesù e i fratelli. Questa è l’eredità di San Giacomo.

La grazia del giubileo consite fondamentalmente nell’indulgenza plenaria per il perdono della pena che meritano i nostri peccati.

Le Indulgenze

Così queste sono definite nel Codice di Diritto Canonico (c. 992).

“L’indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati, già perdonati in quanto colpa,  che un fedele, disposto al compimento di determinate condizioni, consegue tramite la mediazione della Chiesa, la quale come amministratrice della redenzione, distribuisce ed applica con autorità il tesoro della soddisfazione di Cristo e dei Santi”.

Per comprendere a pieno quanto detto, é necessario distinguere tra la colpa e la pena temporale meritata per i peccati.

L’indulgenza può essere plenaria o parziale, a seconda che liberi dalla pena temporale dovuta per i pecati in modo totale o  solo parzialmente (c. 993).

La grazia del giubileo consiste nell’indulgenza plenaria , se vengono ottemperate tutte le condizioni. Qualsiasi fedele, con le dovute condizioni, può applicare a  se medesimo  o ai defunti, a modo di suffragio, tanto le indulgenze parziali come l’indulgenza plenaria (c. 994).


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